Art. 4.
(Istituzione del ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica).

      1. Presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) è istituito il ruolo nazionale dei consulenti di infortunistica, di seguito denominato «ruolo».
      2. L'ISVAP cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle circoscrizioni giudiziarie.
      3. Per ciascun iscritto al ruolo sono indicati il cognome, il nome e la data di nascita, il comune di residenza, il titolo di studio, il codice fiscale, la partita IVA, la data di iscrizione al ruolo e il relativo numero, l'indirizzo della sede operativa e il tribunale territoriale competente presso il quale gli iscritti possono eventualmente svolgere le funzioni di consulenti del giudice.
      4. Le persone iscritte al ruolo, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con terzi, devono usare esclusivamente le dizioni «studio di infortunistica stradale» e «consulente di infortunistica stradale».
      5. Ai fini del comma 4 è vietato l'uso del termine «legale», ancorché l'iscritto al ruolo sia associato a un professionista iscritto all'albo degli avvocati.